Interpretazione ribadita da un altro chiarimento, che un consulente aderente al gruppo Linkedin FER ? Fonti Energetiche Rinnovabili avrebbe ricevuto dall?Agenzia:
"L?installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell?energia elettrica pu? rientrare nell?agevolazione, ma in questo caso l?elettricit? prodotta non pu? essere incentivata attraverso il cosiddetto ?Conto Energia?, previsto dal decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia)."
L?Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi su fotovoltaico e detrazioni. A patto che si rinunci alle tariffe del Conto Energia, gli impianti possono godere delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, portate dal 36 al 50% fino al 30 giugno, ma non di quelle del 55% per la riqualificazione energetica. Il fotovoltaico non ? considerato dunque come tecnologia utile alla riduzione dei consumi elettrici dell?abitazione, ma come impianto di produzione di energia.
Non rientra quindi tra gli impianti detraibili al 55%, ma solo al 36-50%. Un?ipotesi che molti stanno considerando, abbinata allo scambio sul posto e in alternativa al Conto Energia. Per un impianto da 20 kW si parla di quasi 30 mila euro di guadagni in pi? in 25 anni rispetto al Quinto Conto Energia: un vantaggio economico cui si aggiunge un procedimento burocratico pi? semplice e la possibilit? di usufruire dello scambio sul posto. In questi mesi per? l?accesso alle detrazioni ? stato frenato dal comportamento incoerente tra diverse sedi dell?Agenzia delle Entrate. Se alcune hanno espresso parere positivo all?accesso alle detrazioni del fotovoltaico, altre lo hanno negato. L?ufficio stampa dell?Agenzia ha ora confermato che, a patto che si rinunci agli incentivi del Conto Energia, l?impianto fotovoltaico pu? usufruire delle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, portate dal 36% al 50% fino al 30 giugno.
Ora ? essenziale che l?Agenzia delle Entrate chiarisca a tutti con specifica circolare.
Possono chiedere la detrazione fiscale:
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proprietari o nudi proprietari;
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titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
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locatari o comodatari;
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soci di cooperative divise e indivise;
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imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
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soci di societ? semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
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il familiare convivente del possessore o detentore dell?immobile oggetto dell?intervento di ristrutturazione, purch? sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
Si spera che le detrazioni IRPEF possano fare da ?ammortizzatore fiscale? alla fine del Quinto Conto Energia.
Tra l?altro il vantaggio ? doppio, dopo il pronunciamento dell?Agenzia delle Entrate che chiarisce che i guadagni ottenuti con gli incentivi dei vari Conti Energia vanno inseriti nel computo dell?IRPEF sotto la voce ?Altri redditi?.